In vigore da Novembre 2007



“ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI NELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI ”



PREMESSA

Art. 1

Il presente regolamento disciplina quanto non previsto o demandato dallo Statuto dell’A.T.A. “Associazione dei Laureati nelle Tecnologie Alimentari”, nel seguito indicata ASSOCIAZIONE, con sede a Villanova di Cepagatti (Pe) località Bucceri, in via Nazionale SS Km 51 + 355, presso la sede della SMA “Società Mercantile Abruzzese” nel centro Agro-alimentare “La Valle della Pescara”, e si estende a tutti i settori dell’attività sociale ed impegna tutti i Soci per il miglioramento della vita dell’Associazione.

Art. 2

I Soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza del Regolamento in vigore, sia formale, sostanziale che nello spirito dello stesso. Devono comunque tenere un contegno che, sotto tutti i profili, sia consono al prestigio dell’Associazione.


MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Art. 3

L’associazione all’A.T.A. avviene attraverso l’iscrizione con modulo che fornisce l’Associazione o reperibile sul sito dell’Associazione stessa.

Art. 4

L’iscrizione alla Associazione:

a) impegna a sostenere le finalità indicate nell’art. 5 dello Statuto e a partecipare attivamente alla vita associativa;
b) dà diritto a:
- intervenire all’assemblea dei soci con diritto di parola e di voto;
- essere eletti alle cariche sociali purché con anzianità di iscrizione di almeno due anni
il giorno dell’elezione;
- partecipare alla vita associativa e alle iniziative organizzate dalla Associazione;
- usufruire di tutti i servizi che offre l’Associazione.

Art. 5

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Presidente della Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, indicando le motivazioni dell’adesione e le disponibilità di impegno.
Sull’ammissione dell’aspirante Socio decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo che verifica i presupposti per l’accoglimento o meno della domanda di iscrizione e risponde entro trenta giorni dal primo Consiglio Direttivo utile successivo dall’invio della richiesta di iscrizione.

Art. 6

L’iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art. 7

Il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i componenti organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione del socio, così come stabilito dall’art. 12 dello Statuto. Il provvedimento di sospensione o di espulsione non dà comunque diritto alla restituzione della quota associativa eventualmente versata.

Art. 8

Ogni socio matura una anzianità di iscrizione all’Associazione calcolata in “mesi iscrizione” dalla data di accettazione della domanda, così come stabilito dal precedente art. 5 del presente Regolamento. L’anzianità di iscrizione avrà valore, oltre che per quanto stabilito dall’art. 20 dello Statuto e dal successivo art. 16 del presente Regolamento, anche ai fini di selezioni, agevolazioni o in qualunque altro caso in cui l’Associazione debba concedere vantaggi, di qualunque tipo, a un numero di soci inferiore a quelli che ne fanno richiesta. In caso di agevolazioni di tipo economico, i diritti saranno calcolati in quota centesimale sulla base della sommatoria dei “mesi iscrizione”.

Art. 9

La perdita dell’anzianità di iscrizione all’Associazione si verifica se le cause che lo determinano, così come stabilito dall’art. 12 dello Statuto, si protraggono per oltre dodici mesi.


QUOTA DI ISCRIZIONE

Art. 10

a) La quota annua di iscrizione all’Associazione è stabilita in euro 30,00. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, con motivata giustificazione, di modificare l’importo della quota di iscrizione.
b) Le quote d’iscrizione devono essere versate entro l’inizio dell’anno di esercizio cui fanno riferimento.
c) L’anno di esercizio dell’associazione coincide con l’anno solare, avendo inizio nel giorno 01 gennaio di ciascun anno e terminando il 31 dicembre dell’anno stesso.


L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 11

L’assemblea degli associati è convocata ed è regolata secondo quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello Statuto.

Art. 12

Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti i soci così come stabilito e regolato dall’art. 19 dello Statuto.

Art. 13

Durante l’Assemblea i componenti il Consiglio Direttivo o gruppi di almeno tre soci possono presentare proposte di documenti e di ordini del giorno. Se di questi viene richiesta l’approvazione essi vengono votati al termine del dibattito, e sono approvati se ottengono il voto favorevole della metà più uno dei soci votanti.


ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

L’assemblea dei soci, quando è convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo, all’inizio dei lavori elegge con voto palese il presidente dell’Assemblea e due segretari che lo coadiuvano anche nelle operazioni di voto.
Dopo la sua elezione, il Presidente dell’Assemblea:

a) mette a votazione l’ordine del giorno e le procedure di svolgimento dei lavori;
b) informa delle eventuali candidature presentate e fa decidere comunque all’Assemblea i tempi entro i quali presentare candidature;
c) fa definire dall’Assemblea l’orario di apertura dei seggi per le votazioni, che devono comunque concludersi entro le 24 ore dall’inizio dell’Assemblea;
d) dà notizia delle candidature presentate;
e) dà parola ai soci che hanno chiesto di intervenire;
f) mette a votazione mozioni, ordini del giorno, documenti, presentati all’attenzione dell’Assemblea per l’approvazione.

Art. 15

L’Assemblea, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, secondo quanto stabilito dall’art. 20 dello Statuto, da un minimo di tre a un massimo di nove membri.

Art. 16

Possono essere candidati all’elezione nel Consiglio Direttivo tutti gli associati con almeno due anni di anzianità, così come stabilito dall’art. 20 dello Statuto.

Art. 17

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene:

a) di norma a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Ciascun socio può votare, salvo la facoltà di presentare scheda bianca, per un numero di candidati non inferiore all’unità più prossima a ¼ e non superiore all’unità più prossima ai ¾ del numero dei membri il Consiglio Direttivo da eleggere. Qualora le liste presentate e riportate su scheda non contengano complessivamente il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, i soci possono votare anche nominativi non compresi nella scheda di votazione;
b) per alzata di mano, su richiesta di almeno un socio presente e successiva approvazione dell’Assemblea.


ELEZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 18

Il nuovo Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, è convocato dal primo eletto entro dieci giorni per eleggere il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
L’elezione del Presidente avviene:

a) di norma a scrutinio segreto;
b) per alzata di mano su richiesta di almeno i ⅔ dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’elezione del Segretario e del Tesoriere avviene per alzata di mano su proposta del Presidente.
Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, così come stabilito dall’art. 21 dello Statuto.


ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19

L’assemblea elegge, con voto palese e a maggioranza semplice, i componenti il Collegio dei Revisori scelti tra persone che:

a) abbiano competenze amministrative;
b) abbiano compiuto il 18° anno di età;
c) non ricoprano incarichi negli organi sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno il Presidente, il quale ha il compito di coordinare la sua attività.
Il Collegio resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.


FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato, secondo come regolamentato dall’art. 20 dello Statuto, di norma:

a) dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi, nonché nei casi previsti dal successivo art. 24 del presente Regolamento;
b) su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare i punti dell’ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l’attività dell’Associazione.

L’avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell'associazione o altro mezzo di comunicazione; soltanto in casi di particolare urgenza, gravità o eccezionalità legati ad atti o fatti che possano generare danni rilevanti all'associazione, l'avviso di convocazione può essere diramato fino a un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.


POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Art. 21

I poteri e i compiti del Presidente del Consiglio Direttivo sono quelli espressamente indicati negli artt. 20 e 21 dello Statuto al quale si rimanda.


IL SEGRETARIO - IL TESORIERE - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22

Le funzioni e i compiti del Segretario, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti, sono quelli espressamente indicati negli art. 22, 23 e 24 dello Statuto.


DECADENZA

Art. 23

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i componenti assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive.


DIMISSIONI

Art. 24

Qualora un componente il Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni, deve comunicarlo con lettera al Presidente specificandone i motivi.
Il Presidente, in tal caso convoca, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo e provvede ad inserire le dimissioni all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo valuta l’opportunità di convocare una apposita Assemblea per l’elezione del nuovo componente o di rimandare l’adempimento alla prima riunione utile dell’Assemblea.

Art. 25

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave protratto per un lungo periodo (oltre dodici mesi) del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Associazione è convocato dal Vice Presidente se eletto, così come specificato nell’art. 21 dello Statuto, o dal consigliere più anziano, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente.


MOZIONI DI SFIDUCIA

Art. 26

Per iniziativa di almeno i ⅓ dei soci dell’Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo a condizione che:

a) siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendano realizzare;
b) sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

La mozione va inviata al Presidente il quale deve convocare, se ritiene le motivazioni valide e in linea con gli scopi dell’Associazione, e se sono state rispettate tutte le procedure sostanziali e formali di cui al presente articolo, entro trenta giorni l’Assemblea con all’ordine del giorno:

a) presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;
b) eventuale elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

Art. 27

Per iniziativa di almeno i ⅔ del Consiglio Direttivo può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

c) siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendano realizzare;
d) sia indicato il nome del candidato Presidente.

Il Presidente deve convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo dell’Associazione con all’ordine del giorno:

c) presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;
d) eventuale elezione del nuovo Presidente.

La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione.


MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 28

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare, ampliare o sopprimere le norme contenute nel presente Regolamento ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità o la necessità.

Art. 29

Eventuali modifiche alle norme del presente Regolamento possono essere richieste da almeno 1/3 dei Soci. Le richieste, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, sottoscritte da tutti i richiedenti e non potranno, in ogni caso, essere in contrasto con quanto previsto dal vigente Statuto dell’Associazione.
Il Presidente, se ritiene che la richiesta sia per motivazioni valide e in linea con gli scopi e gli interessi di tutti gli Associati e non in contrasto con il vigente Statuto, entro trenta giorni convoca il Consiglio Direttivo con all’ordine del giorno:

a) presentazione, discussione e votazione della richiesta di modifiche al vigente Regolamento;
b) eventuale aggiornamento del Regolamento.








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